ROMA – Punto numero uno. Le telefonate promozionali che invadono ormai le mura domestiche e gli uffici a tutte le ore del giorno sono diventate un fenomeno in larga espansione, sofferto dai cittadini. Da call center, sparsi nel globo, attraverso il già fastidioso trillo del telefono, petulanti od improbabili pubblicitari pretendono di intrattenere l’affaticato interlocutore con offerte delle quali descrivono con voce ripetitiva i presunti vantaggi. Ascoltarne una intera è impossibile, per chiunque non abbia un reale interesse alla questione.
E’ ormai abitudine chiudere la telefonata (fastidiosa in sé) liquidando l’interlocutore prima che abbia concluso la recita. Questo espediente tuttavia non elimina il disturbo dovuto all’intrusione prodotta dal trillo del telefono (mentre si è impegnati in altro) e dalla sequela vocale che assale alla risposta.
In più, anche manifestata con cortesia la propria indifferenza alla proposta, spesso il medesimo operatore commerciale richiama anche a ripetizione, nei giorni successivi, per riproporla.
Banana Yoshimoto descrive in un breve romanzo la faticosa vita dei dipendenti dei call center (pagati per ogni telefonata, se dura oltre un determinato tempo dal fornitore del servizio), costretti, per ragioni di sopravvivenza, a ripetute chiamate e ad intrattenere l’interlocutore per i minuti che legittimano il guadagno.
Esaminata da questa visuale, la condizione commuove, ma nello stesso tempo considerata la propria tranquillità ed i bilanci delle società di servizi non si perdona loro l’utilizzazione di questo invadente strumento pubblicitario
2. La materia è diventata di tale rilievo da sollecitare l’attenzione e le iniziative sia dell’Agcom (il Garante per le Comunicazioni) sia del Garante della privacy.
E’ importante, infatti, sapere che esistono misure preventive da attivare per impedire l’afflusso insistente di telefonate promozionali.
Gli abbonati che non desirano ricevere telefonate pubblicitarie possono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni, gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).
L’iscrizione può essere fatta tramite il web, per raccomandata, mail, fax od un numero verde. Una procedura alquanto semplificata che consente di non spostarsi dal proprio domicilio, per evitare le telefonate promozionali indesiderate o per le quali non si sia prestato uno specifico consenso.
Inoltre, sono state imposte regole di trasparenza per gli operatori che sono tenuti a rendere visibile il numero telefonico da cui chiamano, ed il chiamante deve indicare i propri dati personali.
A questo punto, chi intende operare in Telemarketing, prima di effettuare una chiamata o di inserire in una lista di ipotetici destinatari un numero, ha l’obbligo di consultare il FUB ed espungere dall’elenco dei destinatari della promozione chiunque vi sia iscritto.
Se nonostante la cautela assunta si ricevono telefonate promozionali, le persone fisiche possono presentare una segnalazione gratuita al Garante della Privacy, che espone l’azienda colpevole all’applicazione di sanzioni amministrative.
Altre misure sanzionatorie possono essere attivate dalla vittima attraverso la presentazione di un reclamo circostanziato (art. 141 del Codice Privacy) o l’esperimento di un’azione civile ordinaria davanti all’Autorità giudiziaria accessibile secondo la disposizione dell’art. 152 dello stesso Codice. Questo mezzo consente di richiedere il risarcimento di danni, se effettivamente patiti, dal malcapitato destinatario delle comunicazioni promozionali
3. Attualmente l’argomento è in evoluzione per la riforma (intervenuta proprio nel 2015) del Codice della Privacy che all’art. 118 prevede la sottoscrizione di un Codice di deontologia e buona condotta, in fase di redazione (per i contrapposti interessi); all’art. 127 disciplina le “chiamate di disturbo” al contraente prevedendo misure di sospensione; all’ art. 130 tratta “le comunicazioni indesiderate” senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario.
4. Le telefonate promozionali che abbiano particolari requisiti possono, inoltre, configurare la contravvenzione di molestie telefoniche prevista dall’art. 660 del codice penale.
Perché si raggiunga una soglia di tale rilievo occorre che le telefonate siano caratterizzate dalla petulanza “intesa come modo di agire pressante, ripetitivo ed insistente, idoneo ad interferire in modo sgradevole nella sfera privata della vittima” (così Cass., 29 gennaio-16 aprile 2014, n. 16178 in un caso di telefonate mute reiterate).
Nell’ambito del processo penale il danneggiato può costituirsi parte civile e richiedere il risarcimento del patimento sofferto, se dimostrato.
Recentemente il Codacons ha presentato un esposto al Garante per la privacy e contemporaneamente una denuncia penale per la citata contravvenzione.
5. V’è da augurarsi che si trovi una linea di componimento degli opposti interessi delle aziende alla promozione dei loro servizi e degli utenti a veder salvaguardata la loro serenità domestica.
Certamente, le molteplici misure assunte non hanno sinora sortito l’effetto desiderato ed il far west delle promozioni telefoniche prosegue.